PROPOSTA DI LEGGE

Art.1.

      1. È vietato praticare il «bungee jumping» ovvero il salto con l'elastico, e ogni altra attività similare sia in luoghi privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      2. È altresì vietato assistere all'attività di cui al comma 1 anche in veste di spettatore.

Art. 2.

      1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 10.000 euro.
      2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con la multa fino a 2.500 euro.